SOCIAL NETWORK E GIURISPRUDENZA
Non è la prima volta che mi esprimo in merito al fatto che spesso il legislatore stenta a stare al passo coi tempi, col mutamento sociale per intenderci. E dunque quando questo avviene, la parola passa ai giudici.Da questo punto di vista credo interessante segnalare ai nostri lettori quanto stabilito dai giudici della Corte di Cassazione, chiamati a decidere in merito alla configurabilità del reato di molestie e disturbo alle persone, considerando come luogo aperto al pubblico anche il social network, nel caso in esame la nota piattaforma Facebook.Difatti, seppur luogo virtuale ma di accesso pubblico, chiunque scriva frasi moleste sui social network integra senza dubbio una condotta illecita, poiché, da tale punto di vista, laddove alla pagina Facebook abbia accesso un numero indeterminato di persone ecco come la stessa «rappresenti una sorta di agorà virtuale», anche perché la legge non esclude apertamente la stessa piattaforma dalla nozione di luogo pubblico e che, viceversa, «a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua ratio impone anzi di considerare».
Ad avviso del Collegio, la riconducibilità delle condotte delittuose: «non dipenderebbe tanto dall’assimilabilità della comunicazione telematica alla comunicazione telefonica, quanto dalla natura stessa di luogo virtuale aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete, di un social network o community quale Facebook». Poiché: «sembra innegabile che la piattaforma sociale Facebook (disponibile in oltre 70 lingue, che già ad agosto del 2008 contava i suoi primi cento milioni di utenti attivi, classificata come primo servizio di rete sociale) rappresenti […] una piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni, resa possibile da un evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare. Ma che la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo» (cfr. Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza n. 37596. Udienza 11.7.2014, deposito in cancelleria 12.9.2014).
Dott. Marco LILLI
Sociologo-Criminologo
www.sociologiacontemporanea.it
Rivista di Sociologia (ISSN 2421-5872)