SEPARAZIONE E DIVORZIO: NOVITA’ IN TEMA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE

di Martina Grassini

Le capacità lavorative del coniuge separato o divorziato possono incidere sul riconoscimento di un assegno a titolo di mantenimento in sede di separazione  o divorzio.

<<== Avv. Martina Grassini

In alcuni casi, però, la previsione di un assegno diventa motivo per “l’ex” per rifiutare offerte di lavoro ritenute “inadeguate” rispetto alla propria formazione professionale. I giudici di legittimità, con la recente ordinanza del 4  marzo 2021 n. 5923 hanno posto un freno al mantenimento per il coniuge che rifiuta proposte di lavoro solo perché considerate “inadeguate”.

La Suprema Corte, con sentenza del 4 marzo 2021 n. 5932, ha accolto il ricorso del marito e cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Trieste, che aveva riconosciuto in capo alla moglie il diritto ad un sostanzioso assegno di mantenimento.

Nel caso di specie i Giudici di legittimità evidenziano l’errore, nei precedenti gradi di giudizio, nel ritenere che una persona “laureata” non potesse essere condannata “al banco di mescita o al badantato”, affermando così il diritto del coniuge a rifiutare proposte non ritenute pertinenti od adeguate.

La Cassazione ha rilevato la contrarietà di un simile ragionamento all’art. 156 c.c. ed ha evidenziato come lo scopo dell’assegno di mantenimento non sia quello di “garantire il medesimo tenore di vita avuto durante il matrimonio” , ma rappresenta unicamente un contributo alla parte più debole della coppia priva di un lavoro con cui mantenersi.La Suprema Corte ribadisce, dunque, come anche chi riceve un assegno a titolo di mantenimento abbia il dovere di rendersi autosufficiente dal punto di vista economico, attivandosi per la ricerca di un qualsiasi lavoro.


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