RIFLESSIONI SOCIOLOGICHE SULLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA

MARCO LILLI  nuovaPropongo due casi relativi alle condizioni per l’ottenimento della cittadinanza nel nostro Paese, procedura regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) – (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.02.1992).Ebbene, se da un lato dette riflessioni citate nel titolo del presente contributo traggono origine da questioni puramente giuridiche, da altro aspetto pare altrettanto evidente, almeno dal mio modesto punto di vista, che il diritto altri non può che configurarsi come una tra le più importanti espressioni delle esigenze di una società. Semmai, il vero problema è che difficilmente la norma giuridica si evolve in ragionevole concomitanza con il mutamento di tali esigenze sociali. Ubi societas ibi ius, dove esiste una società, là esiste la legge. Una massima, quella appena richiamata, la quale insegna che ogni aggregazione di umani non può prescindere dalla necessità di erigere un adeguato complesso di norme al fine di assicurarsi una civile e dunque corretta convivenza tra di loro.

Con riferimento al primo caso qui proposto. Riguarda la dichiarata incostituzionalità dell’art. 10 della citata Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non prevede che lo straniero richiedente la cittadinanza sia esonerato dal giuramento se il medesimo verte in grave e accertata condizione di disabilità. Infatti, l’attuale disposizione normativa così stabilisce: «Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato». In questo contesto, secondo i giudici delle leggi, sono violati gli artt. 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» e 3, secondo comma «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese», della Carta Costituzionale.acquisizione cittadinanza italiana

Sicché, si legge tra l’altro nella sentenza: «l’impossibilità di prestare giuramento costituirebbe infatti un significativo ostacolo, che impedirebbe di fatto la piena libertà ed eguaglianza del disabile affetto da infermità psichica. Sussisterebbe, quindi, una disparità di trattamento tra individui sani, in grado di prestare giuramento, e quanti sani non siano in quanto affetti da disabilità e che, per effetto della mancata prestazione del giuramento, non possono acquistare lo status civitatis». Tuttavia: «il giuramento tradurrebbe un impegno morale ed una partecipazione consapevole alla comunità statuale da parte del dichiarante: l’assunzione dello status di cittadino implicherebbe un’adesione consapevole e cosciente all’esercizio dei diritti e all’adempimento dei doveri. La natura personalissima del giuramento comporterebbe che la cittadinanza non potrebbe essere acquisita da colui il quale difetta della naturale capacità di comprendere le conseguenze giuridiche e morali del giuramento, e il significato che tale atto assume di fronte alla collettività». Inoltre: «L’art. 54, comma primo, Cost., che impone al cittadino il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, trova concreta espressione, per lo straniero, nella prestazione del giuramento, manifestazione solenne di adesione ai valori repubblicani. Il giuramento richiesto dalla disposizione impugnata è quindi atto personale, che attiene direttamente al diritto costituzionale, in ragione dei valori incorporati nella sua prestazione. In quanto tale, non può essere reso da un rappresentante legale in sostituzione dell’interessato, secondo le norme del codice civile».

cittadinanza e Costituzione

Pertanto, in tema di corretto inserimento nella società dello straniero: «Tale inserimento, ove siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge che regola l’acquisizione della cittadinanza, è evidentemente impedito dall’imposizione normativa del giuramento alla persona che, in ragione di patologie psichiche di particolare gravità, sia incapace di prestarlo. La necessità di esso, e la mancata acquisizione della cittadinanza che, in sua assenza, ne consegue, può determinare una forma di emarginazione sociale che irragionevolmente esclude il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza, intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale. Può inoltre determinare una ulteriore e possibile forma di emarginazione, anche rispetto ad altri familiari che abbiano conseguito la cittadinanza».

Ne consegue quindi: «l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non esonera dal giuramento il disabile incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di una grave e accertata condizione di disabilità». E che: «L’esonero dal giuramento deve operare a prescindere dal tipo di incapacità giuridicamente rilevante. Ciò che rileva è l’impossibilità materiale di compiere l’atto in ragione di una grave patologia, non rilevando la precipua condizione giuridica in cui versa il disabile» (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 258/17, Camera di Consiglio del 25.10.2017, decisione del 08.11.2017, deposito del 07.12.2017).

cittadinanzaCon riguardo al secondo caso qui proposto. Con la decisione in esame, il Consiglio di Stato ha ribadito che in merito alla concessione della cittadinanza italiana, l’Amministrazione pubblica gode di un’ampia discrezionalità di valutazione rispetto ai requisiti necessari per l’accoglimento della domanda. Infatti, muovendo dalla norma di riferimento, con riguardo al caso qui trattato art. 9 comma 1, lett. f) Legge 5 febbraio 1992, n. 91: «La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica […] su proposta del Ministro dell’interno […] allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica». Ebbene, dall’analisi del testo citato ne consegue che «la norma non indica alcun criterio orientativo, nell’ottica del quale debbono svilupparsi le valutazioni dell’Amministrazione concedente, ma si limita a precisare il presupposto di base in presenza del quale il relativo potere concessorio può essere attivato, insieme alla imputazione formale del potere al Capo dello Stato […] rappresentante dell’unità nazionale […] e quindi custode dei principi supremi che la informano, denotano l’ampio spettro espressivo della discrezionalità a quella demandata, la cui esplicazione è quindi suscettibile di censura giurisdizionale nel solo caso in cui il vizio contestato riveli il palese sviamento della funzione dal suo scopo tipico, rappresentato dalla concessione dello status di cittadino ai soli soggetti che l’Amministrazione ritenga meritevoli di equiparazione agli appartenenti alla comunità nazionale, anche idealmente considerati e rappresentati quali interpreti dei valori di convivenza democratica che sono consacrati e compendiati nella Carta fondamentale dello Stato. Nella specie, la decisione reiettiva dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’appellante trova ragionevole fondamento nelle condotte per le quali è stato sottoposto a procedimento penale e che, in quanto caratterizzate dal loro contenuto offensivo della integrità fisica e della libertà morale delle persone, si pongono appunto in evidente antitesi rispetto a quei valori» (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza n. 1736/18 – 1 marzo 2018; pubblicata il 19 marzo 2018).

Dott. Marco LILLI

www.marcolilli.it


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