L’EVOLUZIONE “DEI DELITTI E DELLE PENE” AI TEMPI DEL COVID-19
L’emergenza Coronavirus ha blindato l’Italia ma solo grazie ai ripetuti atti normativi del Governo.
Avv. Martina Grassini
Questa stratificazione normativa d’urgenza, però, ha innescato differenti dubbi tanto a livello giuridico, quanto pratico. Se da un lato i “tecnici” del settore si saranno chiesti come una fonte sub-legislativa (D.P.C.M.) possa limitare libertà fondamentali costituzionalmente garantite (quale, per esempio, la libertà di circolazione), dall’altro la frizione con il principio di legalità si registra anche sul piano penale.Il Governo, infatti, ha introdotto nuove fattispecie penali per la violazione delle misure di contenimento del COVID-19.
Ma cosa succede, quindi, a chi non rispetta le regole?
Cerchiamo di fare chiarezza seguendo l’evoluzione “dei delitti e delle pene” ai tempi del Coronavirus.
Il Decreto Legge n. 6/2020 è stata la prima fonte normativa con cui il Governo ha inteso offrire una “base legale” alle sanzioni introdotte per punire le violazioni alle misure di contenimento, con la norma penale “in bianco” all’art. 3, comma 4, del Decreto.
Il suddetto articolo, sul piano sanzionatorio, richiama la pena prevista dall’art. 650 del Codice Penale che prevede come “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.
La c.d. clausola di sussidiarietà dispone poi che nei casi in cui le violazioni delle misure di contenimento integrino più gravi reati, si applicheranno soltanto le fattispecie più gravi.
Tra i menzionati “reati più gravi” abbiamo:
- i reati di falso: per le “false dichiarazioni” rilasciate nel modulo di autodichiarazione adottato dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 per giustificare gli spostamenti dei cittadini;
- i reati di epidemia, di lesioni ed omicidio (nella forma dolosa o colposa) che si applicano alle condotte di chi diffonde il virus.
Le sanzioni sopra previste sono state poi inasprite e modificate dal Decreto Legge n. 19 del 26.03.2020, che abroga espressamente il Decreto Legge n. 6/2020, nel tentativo di riorganizzare la disciplina emergenziale
L’attuale regime sanzionatorio prevede che le nuove sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore e si può così sinteticamente riassumere:
- chiunque violi le misure di contenimento elencate nel decreto è punito con la sanzione amministrativa da 400,00 Euro a 3.000,00 Euro, salvo che il fatto non integri più grave reato. La sanzione è aumentata sino a un terzo se la violazione avviene con l’utilizzo di un veicolo;
- in relazione alle attività produttive e commerciali oltre alla sanzione amministrativa sopra indicata, potrà essere disposta la misura accessoria della chiusura provvisoria dell’attività da 5 giorni a 30 giorni;
- in caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa verrà raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima;
- chiunque, risultato positivo al virus, violi la misura della quarantena, è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da 500,00 Euro a 5.000,00 Euro (art. 260 Testo unico leggi sanitarie). La contravvenzione non si applica se il fatto integra il reato di epidemia colposa (art. 452 Codice Penale) oppure un più grave reato.
La scelta del Governo di introdurre un’autonoma misura di natura amministrativa ha lo scopo di intensificare l’effetto deterrente: da un lato, infatti, la sanzione amministrativa, irrogata dall’Autorità prefettizia, eviterà gli esiti incerti e le lungaggini del procedimento penale; dall’altro la nuova sanzione si caratterizza per una maggior severità rispetto al disposto di cui all’art. 650 del Codice Penale.
L’invito a “restare a casa” non è un gioco: la vita al tempo del COVID-19 è fatta soprattutto di numeri e le denunce, oggi, sono nettamente superiori ai contagi.
Avv. Martina Grassini
(Assistente del Prof. Avv. Michele Miccoli)