LE OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER I SOCIOLOGI NELL’AMBITO FORENSE
Il Ministero della Giustizia (Ufficio Legislativo), con nota Numero di Protocollo AMM19/05/15 022120E, indica i possibili futuri colleghi di studio dell’avvocato, ovverosia quelle figure professionali che possono costituire associazioni di liberi professionisti con gli avvocati e che proprio per le specifiche competenze potrebbero portare un contributo professionale all’ufficio di difesa.
Il citato documento, cioè lo schema di Decreto del Ministero della Giustizia, trasmesso al CNF (Consiglio Nazionale Forense), riguarda il “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 4, comma 2, l. n. 247/2012 ai fini dell’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati”.
Pare evidente come la ratio della norma sia proprio di “non escludere la possibilità di creare utili sinergie con un ampio numero di categorie professionali”, prevedendo quindi un’apertura nei confronti di altre figure professionali che in qualche maniera possono collaborare, nella pratica forense di tutti i giorni, con gli studi legali, e dunque di ausilio per quel che riguarda specifiche competenze e conoscenze tecniche o scientifiche.
In effetti, l’art. 4, comma 2 (Associazioni tra avvocati e multidisciplinari), della LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), stabilisce che: “Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti”.
Ebbene, l’art. 2 del regolamento prevede nel dettaglio che i liberi professionisti non iscritti nell’albo forense possano partecipare ad un’associazione multidisciplinare se appartengono ai seguenti ordini: dottori agronomi e dottori forestali; agrotecnici e agrotecnici laureati; architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; assistenti sociali; attuari; biologi; chimici; commercialisti ed esperti contabili; geologi; ingegneri; tecnologi alimentari; consulenti del lavoro; medici chirurghi e odontoiatri; medici veterinari; psicologi. Inoltre, sono compresi anche i professionisti appartenenti al collegio nazionale dei periti agrari, periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati, nonché a quello dei geometri.
Tuttavia, non essendo esplicitato nella norma sopra richiamata la tassativa sola appartenenza ad “ordini e collegi professionali” (cfr. Art. 4, comma 2 della Legge 247/2012), credo opportuno come Associazione Nazionale Sociologi farsi promotori presso il Ministero della giustizia circa la possibilità e opportunità di includere fra le categorie professionali potenzialmente interessate al tema anche quella dei sociologi, quanto meno i “sociologi professionisti” iscritti ad associazioni come l’ANS, cioè riconosciute dallo stesso Ministero della Giustizia fra quelle non regolamentate di cui alla LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4.
MARCO LILLI
Sociologo professionista ANS (Associazione Nazionale Sociologi) Dipartimento Umbria.
Laureato in Sociologia e Politiche Sociali (Laurea Magistrale) (Università degli Studi di Perugia), nonché in Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza (Università degli Studi di Perugia).
Esperto forense e docente a contratto presso Università e Istituti paritari. Area Scienze Giuridiche e Sociali.
Cultore della materia (Università degli Studi di Perugia) per il settore SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, con estensione all’ambito della criminologia e criminalistica e della sociologia della sicurezza.