Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Un titolo, quello dato a questo mio modesto contributo, da un verso originale perché è tratto dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013; dall’altro, perché credo sia una frase ragionevolmente nota ai diretti interessati, mi riferisco a tutte quelle “Associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi”.

E da questo punto di vista, ecco che ho appena inserito un’altra definizione tutt’altro che di mia creazione, infatti è tratta dal Decreto 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008), in materia di “Requisiti per la individuazione e l’annotazione degli enti di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle istanze e per la annotazione nell’elenco. Procedimento per la revisione e gestione dell’elenco” (cfr. Gazzetta Ufficiale).

Per inciso, il Decreto Legislativo 9 novembre  2007, n. 206 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007. Suppl. Ordinario n. 228), è una disposizione in “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania” (cfr. Normattiva).

Ebbene, domanda: cosa hanno in comune le norme appena richiamate con altre che di qui a breve seguiranno e soprattutto con la ratio del mio contributo?

La risposta è scritta nel testo delle norme stesse, ma si palesa all’occhio umano a diverse condizioni, la prima ed essenziale, a mio avviso, è quella per cui si dovrebbe avere una sufficiente onestà intellettuale per accettare e riconoscere la condizione o le condizioni di fatto per cui le norme giuridiche mutano nel tempo, questo anche se non sempre tali mutamenti soddisfano tutti i consociati. Poi, evidentemente, bisognerebbe anche avere cura di informarsi un minimo su quelle che sono le leggi che potrebbero riguardare se stessi.

Tanto premesso, altra domanda: cosa stabiliva il citato Decreto 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia? Con questo decreto, all’articolo 1 comma 1, si è stabilito che “Gli enti di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 9 novembre  2007, n. 206, sono inseriti, a domanda, nell’elenco tenuto dal  Ministero della giustizia quando sono rappresentativi a livello nazionale” ed in possesso di specifici requisiti. Inoltre, tra l’altro, sempre con l’art. 1, c. 1, lettera c), par. 7, si stabiliva “l’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo”.

Sicché, a partire sia dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sia, qualche mese dopo, del Decreto 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia, molte associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni per le quali non esistevano ordini, albi o collegi, si sono correttamente adoperate per l’iscrizione, a domanda, nell’elenco tenuto dal  Ministero della giustizia, appunto, giusto decreto qui richiamato, con seguente trasmissione annuale presso lo stesso ministero dell’elenco dei soci professionalmente e costantemente aggiornati.

Fin qui tutto corretto, ma, ulteriore domanda: cosa è cambiato, se c’è qualcosa che è cambiato, nel decorso degli anni? È cambiato che alcune norme appena richiamate non sono più contemplate dall’ordinamento giuridico del nostro Paese. Vale a dire che sono state ABROGATE, e da questo punto di vista quello che accade in alcune realtà lascia a dir poco perplessi, specie quando si nota che qualcuno sembra non essersene nemmeno reso conto. Fatti salvi eventuali altri motivi che non conosco.

Ebbene, ho appena scritto che il Decreto 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia faceva riferimento all’art. 26 del Decreto Legislativo 9 novembre  2007, n. 206, nel senso in attuazione della norma richiamata. Ma questa ultima, cioè l’art. 26 del Decreto Legislativo 9 novembre  2007, n. 206, è stata ABROGATA dall’art. 25 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n.32 del 9 febbraio 2016), in “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno” (Ibid).

Vale a dire, brevemente, che il legislatore, col Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, ha operato in attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che a sua volta andava a modificare la precedente direttiva 2005/36/CE, proprio quella che aveva dato modo al legislatore del 2007 di inserire nell’ordinamento, tra gli altri, l’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché il successivo Decreto 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia. Esattamente così, proprio l’articolo 26, cioè quello ABROGATO.

In sintesi, non credo ci sia molto da aggiungere se non che in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, ad oggi, operi solo e unicamente la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013, dove al suo primo articolo, comma 2, è stabilito che ai fini della presente legge per «professione non organizzata in ordini o collegi si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale». Dopodiché, con gli artt. 4, 7 e 8, si regola il sistema di attestazione e relativa validità dei servizi professionali svolti dai singoli iscritti, e con l’art. 9, a proposito di “Certificazione di conformità a norme tecniche UNI”, si è stabilito, ribadisco no oggi, ma nel 2013, che le associazioni professionali di cui qui si tratta «collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza». Èrgo, le associazioni riconosciute e inserite nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico il quale «svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge».

In conclusione di questa breve rassegna normativa, qualcuno potrebbe chiedersi: con l’abrogazione dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 novembre  2007, n. 206, e seguente Decreto attuativo del 28 aprile 2008 del Ministero della Giustizia che lo richiamava, ha ancora senso e valore giuridico parlare di un “elenco tenuto dal  Ministero della giustizia” con riferimento alle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni per le quali non esistono ordini, albi o collegi?

Embè, con ossequioso rispetto per le opinioni di tutti, per quanto mi riguarda, credo proprio non abbia un grande senso, né riferimento giuridico attuale.

Dott. Marco LILLI – www.marcolilli.it


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