AZIONE DELLA LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE RESPONSABILITA’ MEDICA
di Michele Miccoli
Come noto l’art. 32 della Costituzione sancisce la libertà di autodeterminazione quale possibilità di ogni individuo di decidere liberamente in merito a qualsivoglia trattamento sanitario ed ogni scelta che coinvolga il proprio corpo.
<<== Prof. Avv. Michele Miccoli
Negli ultimi anni giurisprudenza e dottrina, proprio a fronte di tale principio sancito nella nostra Costituzione, hanno radicato il consenso informato del paziente quale conditio sine qua non di legittimazione dell’intervento sanitario, arrivando finanche a sancire il diritto al risarcimento del danno per omesso consenso nell’ipotesi in cui il trattamento risultasse di fatto migliorativo delle condizioni di salute del paziente.
In particolare la Suprema Corte, con sentenza n. 28985/2019, delineava con chiarezza gli aspetti giuridicamente rilevanti sotto il profilo risarcitorio. La Corte di Cassazione è tornata a dirimere i dubbi circa la risarcibilità del danno per omessa informazione medica con la recente pronuncia n. 25875/2020.
In ipotesi di omessa informazione in relazione ad intervento che abbia cagionato un pregiudizio alla salute senza che sia stata dimostrata la responsabilità del medico, la risarcibilità del diritto violato all’autodeterminazione del pazienze è connessa alla prova che il paziente stesso, una volta informato dei rischi, avrebbe rifiutato l’intervento.
Nel caso in esame una donna domandava il risarcimento per esser stata sottoposta ad interruzione volontaria di gravidanza senza idonea informazione, in seguito al quale perdeva la capacità riproduttiva. Il Tribunale di merito rigettava la domanda poiché la paziente non aveva provato che avrebbe rifiutato l’intervento nel caso di adeguata informazione.
Anche la Corte di appello confermava la decisione di primo grado evidenziando come l’isterectomia e l’ovariectomia totale fossero state imposte dall’emorragia conseguente all’induzione farmacologica del parto abortivo e come non fosse stato provato che la gestante, se adeguatamente informata, non avrebbe interrotto la gravidanza.
Avanti alla Suprema Corte la donna, che domandava il risarcimento non solo del danno alla salute ma anche del danno alla libertà di autodeterminazione, eccepiva che il giudice d’appello avesse sovrapposto, in ordine alla questione del consenso informato, i presupposti del risarcimento del danno alla salute con quelli del risarcimento da lesione del diritto all’autodeterminazione.
La Cassazione ha rigettato la domanda, confermando i precedenti gradi di giudizio. Per gli Ermellini la fattispecie in esame rientra nell’ipotesi dell’omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un pregiudizio alla salute, senza che sia stata dimostrata la responsabilità del medico. In tal caso afferma la Corte “è risarcibile il diritto violato all’autodeterminazione a condizione che il paziente alleghi e provi che, una volta in possesso dell’informazione, avrebbe prestato il rifiuto all’intervento”.
Prof. Michele Miccoli