ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE E ASSEGNO DIVORZILE: DUE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE

di Martina Grassini

Assegno di mantenimento della moglie? Diminuisce se il marito contrae un mutuo.

<<== Avv. Martina Grassini

Se il marito contrae un mutuo, diminuisce l’assegno in favore della moglie.

Con l’ordinanza n. 13184/2020 la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato da una moglie contro la pronuncia dei Giudici di primo grado, i quali, in sede di separazione personale tra i coniugi, avevano ridotto l’assegno di mantenimento disposto in favore della moglie. Tale diminuzione trovava giustificazione nel fatto che il marito avesse ridotto la propria capacità economica, a causa della stipulazione di un contratto di mutuo e dell’accollo integrale delle spese relative ai figli con lui conviventi.


In ordine al mutuo contratto dal marito la Suprema Corte ha rilevato come tale elemento deponeva per una diminuzione di reddito dell’uomo, piuttosto che per un suo incremento, dovendo egli pagare le rate del finanziamento. La Cassazione, quindi, ha rigettato il ricorso della donna.

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di assegno divorzile.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 15774 del 23 luglio 2020, si è nuovamente pronunciata sul tema “assegno divorzile”, rafforzando i principi già espressi con la pronuncia a Sezioni Unite n. 18287 del 2018. La Corte conferma la funzione compensativa e perequativa dell’assegno divorzile. Abolito, invece, il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

I Giudici di Legittimità hanno dunque annullato la decisione della Corte d’Appello di Milano, che aveva riconosciuto un assegno divorzile alla moglie determinato sulla base “del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”. Ciò che deve oggi essere accertato ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile sono le reciproche condizioni economiche delle parti considerato “l’apporto fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”.

Le regole dell’assegno rivolto all’ex sono quindi assolutamente restrittive: questo spetta solo in caso di effettivo bisogno e in misura proporzionata alla durata della vita coniugale, all’età dell’avente diritto ed all’impegno profuso nel matrimonio. La disparità economica non è dunque motivo di attribuzione automatica del diritto dell’assegno divorzile.

Quanto ai figli, la Suprema Corte ribadisce il diritto del minore di essere mantenuto da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive possibilità e di mantenere lo stesso tenore di vita a prescindere dall’assegno di mantenimento per l’ex coniuge.

Avv. Martina Grassini , Assistente Prof. Avv. Michele Miccoli


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