Le adozioni. Dal diritto alla riservatezza a quello di conoscere le proprie origini
Il tema che di seguito tratto per primo riguarda una richiesta a suo tempo sottoposta all’esame della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con specifico riferimento al cosiddetto parto anonimo, cioè del diritto della madre a restare ignota, ma allo stesso tempo del diritto della prole, appunto non riconosciuta alla nascita, ad accedere alle informazioni riguardanti la propria origine.Un argomento che a mio parere va ben oltre l’aspetto giuridico inteso nel senso stretto del significato, per giuristi puri tanto per citare Max Weber (1864-1920). Infatti, oltre che ad essere un fenomeno tutt’altro che isolato, è allo stesso tempo tutt’altro che indifferente ad aspetti extra giuridici, che non a caso mette in evidenza quelle sfaccettature del diritto perlopiù trattate dai giuristi di formazione sociologica, perciò aspetti sociali più in generale che meritano adeguata riflessione posto che in qualche misura, almeno secondo un’analitica critica sociologica, chiamano in causa tutta una serie di elementi tipici dei corretti rapporti interazionali rispetto alle varie componenti sociali. Si pensi, solo per fare due esempi, al concetto d’identità personale e alla formazione e sviluppo del sé.
Ebbene, l’immagine del sé, vale a dire l’immagine che ogni individuo ha del proprio essere, deriva principalmente dalle esperienze, positive e negative, vissute a partire dall’infanzia, in particolar modo nel rapporto con i genitori o comunque in tutta quella fase della cosiddetta socializzazione primaria, la quale fase non per tutti corrisponde allo stesso modo – i casi qui esaminati ne sono un esplicito esempio. Dopodiché, il prodotto dell’immagine di sé condiziona il modo di agire, influenzando più o meno positivamente o negativamente gli obiettivi che ogni persona si pone, e da questo punto di vista credo calzi il principio dello psicologo statunitense Gordon Willard Allport (1897-1967), che si può trarre dalla descrizione che lo stesso offrì della Psicologia sociale, cioè indicata come “lo studio scientifico delle modalità attraverso cui i pensieri, i sentimenti e i comportamenti degli individui sono influenzati dalla presenza reale o immaginaria, di altre persone”; oppure del principio coniato dal sociologo statunitense William Isaac Thomas (1863-1947), in base al quale “Se gli uomini definiscono reali certe situazioni, esse saranno reali nelle loro conseguenze”.Perciò se l’identità la si può definire come un insieme organizzato di tutte le componenti che costituiscono lo schema del sé, allora la stessa non può essere considerata solo come la rappresentazione di un mero fatto privato, bensì – in quanto influenzata dalle relazioni interpersonali e dai contesti sociali di appartenenza – l’identità è una condizione strettamente collegata agli stili di vita che ogni persona attraverso l’immagine di sé decide di assumere e dunque riflettere all’indirizzo della collettività, con l’ambizione di trovarne compiacimento.
Quando i giudici si trovano a sanare le criticità legislative
In sostanza, le Sezioni Unite sono intervenute sulla questione relativa alla possibilità per il giudice del merito, in attesa di uno specifico intervento legislativo, di interpellare preventivamente la madre che al momento della nascita del figlio aveva espressamente dichiarato di voler restare anonima, nel momento in cui il figlio legittimo chieda comunque di conoscere le proprie origini.
In particolare, la questione posta richiama la pronuncia della Corte Costituzionale del 2013 che ha dichiarato illegittimo l’articolo 28, comma 7, della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui: «esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica» (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 278/2013, Camera di Consiglio del 09.10.2013, decisione del 18.11.2013, deposito del 22.11.2013, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27.11.2013).
Nel senso: se la richiamata pronuncia di legittimità costituzionale «rimetta la sua stessa efficacia ad un successivo intervento del legislatore recante la disciplina del procedimento di interpello riservato, in assenza della quale il tribunale per i minorenni, sollecitato dal figlio interessato a conoscere i suoi veri natali, non potrebbe procedere a contattare la madre per verificare se intenda tornare sopra la scelta per l’anonimato fatta al momento del parto; o se, al contrario, il principio somministrato dalla Corte con la citata pronuncia, in attesa della organica e compiuta normazione da parte del Parlamento, si presti ad essere per l’intanto tradotto dal giudice comune in regole sussidiariamente individuate dal sistema, ancorché solo a titolo precario».
Ebbene, nel caso specifico, la Corte d’Appello adita «ha ritenuto che la mancanza di disciplina legislativa volta a regolamentare l’interpello della madre naturale circa la perdurante attualità della sua scelta di non voler essere nominata, precluda di dare corso alla istanza del figlio» (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 1946/2017; decisione del 20 dicembre 2016; deposito del 25 gennaio 2017).
Tuttavia, una recente decisione, sempre della Corte di Cassazione, ha stabilito che un figlio può conoscere l’identità della madre biologica, laddove rimasta ignota, dopo il suo decesso. Avendo quindi diritto di accedere a tale informazione sul presupposto che non trova applicazione il divieto previsto dalle norme in materia di privacy di cui il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) (cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza n. 3004/2018; depositata il 7 febbraio 2018).
L’excursus della Sentenza n. 278/2013 Corte Costituzionale
Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato «questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica. La disposizione denunciata contrasterebbe con l’art. 2 della Costituzione, configurando una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all’identità personale dell’adottato; con l’art. 3 Cost., in riferimento all’irragionevole disparità di trattamento fra l’adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l’adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subìto l’adozione; con l’art. 32 Cost., in ragione dell’impossibilità, per il figlio, di ottenere dati relativi all’anamnesi familiare, anche in relazione al rischio genetico; con l’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 25 settembre 2012 nel caso Godelli contro Italia, la quale ha dichiarato che la normativa italiana rilevante violi il predetto art. 8 della Convenzione, non adeguatamente bilanciando fra loro gli interessi delle parti contrapposte. 2.– Intervenuto nel giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha osservato che la questione di legittimità costituzionale, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 425 del 2005 in riferimento ai parametri di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost., risulterebbe del pari non fondata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., considerato che con la tutela dell’anonimato si salvaguarda anche la vita del nascituro e la salute della donna e che, diversamente da come prospettato dalla Corte di Strasburgo, la normativa italiana avrebbe «regolato con equilibrio e proporzionalità i diversi interessi coinvolti. 3.– La questione è fondata, nei termini di cui appresso. 4.– Come il giudice a quo e la stessa difesa erariale hanno puntualmente rilevato, il tema del diritto all’anonimato della madre e quello del diritto del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali hanno già formato oggetto di pronunce tanto di questa Corte che della Corte europea dei diritti dell’uomo. Si tratta di questioni di particolare delicatezza, perché coinvolgono, entrambe, valori costituzionali di primario rilievo e vedono i rispettivi modi di concretizzazione reciprocamente implicati; al punto che – come è evidente – l’ambito della tutela del diritto all’anonimato della madre non può non condizionare, in concreto, il soddisfacimento della contrapposta aspirazione del figlio alla conoscenza delle proprie origini, e viceversa. Nel giudizio concluso con la sentenza n. 425 del 2005, questa Corte fu chiamata a pronunciarsi su un quesito del tutto analogo a quello ora nuovamente devoluto dal giudice rimettente: anche in quella circostanza, infatti, il petitum perseguito non mirava alla mera ablazione del diritto della madre che, alla nascita del figlio, avesse dichiarato, agli effetti degli atti dello stato civile, di non voler essere nominata, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127); e neppure era volto a conseguire una sorta di bilanciamento fra i diritti – potenzialmente alternativi, quanto al rispettivo soddisfacimento – di cui innanzi si è detto; ma mirava esclusivamente ad introdurre nel sistema normativo – che sul punto era del tutto silente – la possibilità di verificare la persistenza della volontà della madre naturale di non essere nominata.
Ebbene, nella circostanza, non si mancò di rammentare come la finalità della norma, oggi nuovamente impugnata in parte qua, fosse quella di assicurare, da un lato, che il parto avvenisse nelle condizioni ottimali tanto per la madre che per il figlio, e, dall’altro lato, di distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi. E l’irrevocabilità degli effetti di questa scelta venne spiegata secondo una logica di rafforzamento dei corrispondenti obiettivi, escludendo che la decisione per l’anonimato potesse comportare, per la madre, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta del figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà. Il nucleo fondante della scelta allora adottata si coglie, così, agevolmente, nella ritenuta corrispondenza biunivoca tra il diritto all’anonimato, in sé e per sé considerato, e la perdurante quanto inderogabile tutela dei profili di riservatezza o, se si vuole, di segreto, che l’esercizio di quel diritto inevitabilmente coinvolge. Un nucleo fondante che – vale la pena puntualizzare – non può che essere riaffermato, proprio alla luce dei valori di primario risalto che esso intende preservare. Il fondamento costituzionale del diritto della madre all’anonimato riposa, infatti, sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale. Peraltro, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l’intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. Elementi, tutti, affidati alla disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e con le modalità reputate più opportune, dirette anche a evitare che il suo esercizio si ponga in collisione rispetto a norme – quali quelle che disciplinano il diritto all’anonimato della madre – che coinvolgono, come si è detto, esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita. 5.– Tuttavia, l’aspetto che viene qui in specifico rilievo – e sul quale la sentenza della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, invita a riflettere, secondo la prospettazione dello stesso giudice rimettente – ruota attorno al profilo, per così dire, “diacronico” della tutela assicurata al diritto all’anonimato della madre. Con la disposizione all’esame, l’ordinamento pare, infatti, prefigurare una sorta di “cristallizzazione“ o di “immobilizzazione“ nelle relative modalità di esercizio: una volta intervenuta la scelta per l’anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un’efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l’impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato. Tutto ciò è icasticamente scolpito dall’art. 93, comma 2, del ricordato d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui “Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento”.
Ebbene, a cercare un fondamento a tale sistema – che commisura temporalmente lo spazio del “vincolo” all’anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana –, se ne ricava che esso riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all’esercizio di un suo “diritto all’oblio” e, nello stesso tempo, sull’esigenza di salvaguardare erga omnes la riservatezza circa l’identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato. Ma né l’una né l’altra esigenza può ritenersi dirimente: non la prima, in quanto al pericolo di turbativa della madre corrisponde un contrapposto pericolo per il figlio, depauperato del diritto di conoscere le proprie origini; non la seconda, dal momento che la maggiore o minore ampiezza della tutela della riservatezza resta, in conclusione, affidata alle diverse modalità previste dalle relative discipline, oltre che all’esperienza della loro applicazione. Sul piano più generale, una scelta per l’anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla “genitorialità giuridica” può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla “genitorialità naturale”: ove così fosse, d’altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l’art. 2 Cost. In altri termini, mentre la scelta per l’anonimato legittimamente impedisce l’insorgenza di una “genitorialità giuridica”, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla “genitorialità naturale”: potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest’ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta. 6.– La disciplina all’esame è, dunque, censurabile per la sua eccessiva rigidità. Ciò, d’altra parte, risulta sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte EDU nella richiamata “sentenza Godelli”. In essa – come accennato e nei termini di seguito precisati – si è stigmatizzato che la normativa italiana non darebbe alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto, a differenza di quanto, invece, previsto nel sistema francese, scrutinato, in parte qua, nella sentenza 13 febbraio 2003, nel “caso Odièvre”. Ora, è agevole osservare, quanto al primo rilievo, che il già citato art. 93 del d.lgs. n. 196 del 2003 prevede espressamente, al comma 3, la comunicabilità, in ogni tempo (e nel termine di cento anni fissato per il segreto), delle informazioni “non identificative” ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola soltanto all’osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della madre, delle relative opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile. Resta evidente che l’apparente, quanto significativa, genericità, o elasticità, della formula opportune cautele sconta l’ovvia – e sia pure non insormontabile – difficoltà di determinare con esattezza astratte regole dirette a soddisfare esigenze di segretezza variabili in ragione delle singole situazioni concrete.
Altrettanto evidente che debba, inoltre, essere assicurata la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico. Il vulnus è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto. La quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., deve conseguentemente essere rimossa. Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri. Sarà cómpito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto».
Altro caso analogo trattato dai giudici di legittimità
Ora, sui citati principi di natura costituzionale sono tornati i giudici della Corte di Cassazione, infatti, con una recente decisione si è ribadito il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini, anche con riferimento alle generalità dei fratelli biologici, ma ai fini dell’avallo in sede giudiziaria è necessaria l’acquisizione del consenso da parte di questi ultimi che deve avvenire previo l’obbligo di interpello.
Nel caso in esame, ad un cittadino italiano, adottato in tenera età, il Tribunale per i minorenni negava, rigettandone l’istanza, l’acquisizione delle generalità delle proprie sorelle biologiche a loro volta adottate da diversa famiglia. Sul punto, per l’istante, doveva trovare applicazione la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, nota come Convenzione di New York del 20.11.1989, e dunque trovare applicazione «quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il Tribunale per i minorenni può procedere ad un bilanciamento tra il diritto al legame familiare ed il diritto alla riservatezza dei fratelli biologici, così come affermato in qualche sentenza di merito».
In sede di Appello, il Procuratore Generale «aveva richiesto che si procedesse all’audizione delle sorelle per verificarne il consenso all’accesso ai dati, ed in caso di risposta affermativa, aveva chiesto che il reclamante fosse autorizzato all’accesso».
Ebbene, la Corte di Appello, sulla stessa linea della decisione di primo grado, sosteneva che «L’accesso ai dati dei fratelli biologici adottati non è previsto al pari di un’istruttoria preventiva nei loro confronti ed anche l’ascolto finalizzato a verificare il consenso all’accesso ai dati sarebbe destinato a ripercuotersi sui delicati equilibri connessi allo stato di soggetto adottato delle sorelle oltre che sui genitori adottivi delle stesse», richiamando a sostegno di tale tesi che i commi 4 e 5 dell’art. 28 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) indicano le sole ipotesi in cui è possibile accedere alle informazioni relative all’identità dei genitori biologici e all’origine dell’adottato; mentre il comma 6 della stessa Legge n. 184/83 prevede che «Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto».
Pertanto, si legge ancora nella sentenza impugnata, che «Il diritto ai legami familiari è stato di conseguenza considerato ed apprezzato limitatamente alle origini e all’identità dei genitori biologici. Nel caso di specie è stato fatto valere il diritto alla relazione con le sorelle biologiche che sono state adottate ma su tale diritto risulta prevalente quello alla riservatezza delle sorelle tutelato addirittura mediante la previsione del reato», che punisce, aggiungo qui a margine, chiunque fornisce, avendone conoscenza in ragione del proprio ufficio, qualsiasi notizia finalizzata a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione, oppure rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo (cfr. Art. 73, Legge 4 maggio 1983, n. 184).
Ciò premesso, di avviso diverso è stata appunto la decisione della Corte di Cassazione sopra richiamata, secondo la quale «L’adottato ha diritto […] di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 6963/2018; udienza del 29.05.2017; pubblicazione del 20.03.2018).
I giudici di legittimità si sono proiettati in questa direzione anche in ragione dell’orientamento giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ha affermato che è necessario stabilire un equilibrio ed una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e che l’esclusione di qualsiasi possibilità di conoscere le proprie origini costituisce una violazione dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali[1]: «La linea di separazione tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato a titolo dell’articolo 8 non si presta ad essere definita con precisione […] in entrambi i casi, si deve avere riguardo al giusto equilibrio da mantenere tra gli interessi concorrenti […] La Corte osserva che l’espressione “ogni persona” dell’articolo 8 della Convenzione si applica al figlio come alla madre. Da una parte vi è il diritto del figlio a conoscere le proprie origini che trova fondamento nella nozione di vita privata […] L’interesse vitale del minore nel suo sviluppo è altresì ampiamente riconosciuto nell’economia generale della Convenzione […] Dall’altra, non si può negare l’interesse di una donna a conservare l’anonimato per tutelare la propria salute partorendo in condizioni sanitarie adeguate […] La Corte considera il diritto all’identità, da cui deriva il diritto di conoscere la propria ascendenza, come parte integrante della nozione di vita privata. In tal caso, è necessario un esame ancora più approfondito per valutare gli interessi concorrenti […] Se è vero che la ricorrente, oggi sessantanovenne, è riuscita a costruire la propria personalità anche in assenza di informazioni relative all’identità della madre biologica, si deve ammettere che l’interesse che può avere un individuo a conoscere la sua ascendenza non viene meno con l’età, anzi avviene il contrario. La ricorrente ha del resto dimostrato un interesse autentico a conoscere l’identità della madre, poiché ha tentato di acquisire una certezza al riguardo. Un tale comportamento presuppone delle sofferenze morali e psichiche, anche se queste non vengono accertate da un punto di vista sanitario […] Nel caso di specie la Corte osserva che, se la madre biologica ha deciso di mantenere l’anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto. In queste condizioni, la Corte ritiene che l’Italia non abbia cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e abbia dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato […] Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione» (cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Seconda Sezione, Ricorso n. 33783/09, Strasburgo, Sentenza del 25 settembre 2012).
Considerazioni conclusive
In definitiva, se i giudici hanno basato il proprio convincimento principalmente sul diritto del figlio adottivo di conoscere le proprie origini, costituendo quindi una esplicita espressione essenziale del parimenti diritto all’identità personale, con la conseguenza che la maturazione di quest’ultimo è propedeutico o comunque imprescindibile per un corretto sviluppo della personalità individuale e socio relazionale più in generale, va da se che la realizzazione di tale costruzione identitaria rappresenta una parte di quello che credo possa essere definito il mosaico che compone quella che nel 1954 lo psicologo statunitense Abraham Harold Maslow (1908-1970) indicò come gerarchia ideale dei bisogni umani da soddisfare, altrimenti detta scala dei bisogni, che espresse attraverso una piramide. E dunque una gerarchia che nasce dal basso, come la soddisfazione dei bisogni primari (fisiologici, come il nutrirsi) fino al vertice, quelli relativi alla completa autorealizzazione e quindi sulla base delle proprie aspettative e potenzialità. Trattandosi perciò di una naturale aspirazione umana, ma che si concretizza solo se si sfruttano al meglio le personali facoltà fisiche e mentali, ecco che tale obiettivo è raggiunto nella misura in cui si arriva ad occupare un ruolo sociale dignitoso e se in tale contesto ci si sente riconosciuti e accettati dagli altri.Ma tanto più tale obiettivo si materializza attraverso la costruzione della propria identità esteriore, all’interno del quale contesto sembra rientrare la conoscenza della propria discendenza da porre come elemento riconoscibile anche agli altri consociati, tanto più ne risente una corretta maturazione della propria identità interiore, vale a dire la conoscenza e accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima.Ebbene, tornando al ragionamento di Maslow, emerge che l’insoddisfazione, sia sul lavoro, sia nella vita pubblica, familiare o comunque privata più in generale, proprio perché è un fenomeno molto diffuso, ecco che può trovare una sua genesi nella mancata realizzazione degli obiettivi personali, a volte, anche prescindendo dalle singole e reali potenzialità dell’individuo.
Non è un caso quindi che per una compiuta autorealizzazione è richiesta una serie di caratteristiche che spaziano dalla forte personalità, alle capacità socio-relazionali, ma affinché il modello di Maslow possa compiersi appieno, giacché fortemente centrato sulle spinte motivazionali interne, è bene che tale modello rigido lasci spazio anche all’interazione tra l’individuo e l’ambiente esterno. Infatti, sembra ragionevole poter affermare che proprio dal punto di vista dell’autorealizzazione la stessa è possibile, in una società, solo perché è un fattore intrinseco delle relazioni sociali e quindi di un ambiente che va ben oltre quello interno e limitato del singolo individuo.Le dinamiche fin qui addotte chiamano in causa tutta un’altra serie di considerazioni, per esempio sulla famiglia, sulla sua strutturazione in seno all’attuale società, la quale sulla base del nuovo contesto culturale, il nuovo assetto relazionale interno alla medesima, agli stili di vita, l’incentivazione verso i processi di autorealizzazione e una maggiore autonomia economica rispetto ad ogni singolo componente del nucleo familiare generano una dinamicità di processi che alcuni autori definiscono di de-istituzionalizzazione della famiglia stessa, ma che tuttavia non rappresenta necessariamente il suo effettivo tramonto, piuttosto una radicale e complessa trasformazione a livello strutturale quanto relazionale, e dunque comportamentale di ognuno.
Dott. Marco LILLI
(SociologoCriminologo)
Giudice Onorario (Esperto) presso il Tribunale di Sorveglianza
Sommario: 1. Considerazioni introduttive – 2. Quando i giudici si trovano a sanare le criticità legislative – 3. L’excursus della Sentenza n. 278/2013 Corte Costituzionale – 4. Altro caso analogo trattato dai giudici di legittimità – 5. Considerazioni conclusive.
Fonti bibliografiche consultate
Cuche D. (2006), La nozione di cultura nelle scienze sociali, Bologna, il Mulino.
Del Giudice F. (2008) (a cura di), Elementi di sociologia del diritto, Napoli, Simone.
Faina M. A., Pacilli M.G., Pagliaro S. (2012), L’influenza sociale, Bologna, il Mulino.
Febbrajo A. (2010) (a cura di), Verso un concetto sociologico del diritto, Milano, Giuffrè.
Ferrari V. (2010), Prima lezione di sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza.
Lilli M. (2013), Elementi di psicologia sociale, Milano, Gruppo Editoriale L’Espresso.
Marzi S. (2009) (a cura di), Elementi di sociologia della famiglia, Napoli, Simone.
Villano P. (2006) (a cura di), Psicologia sociale, Bologna, il Mulino.
Massimario giurisprudenziale della Corte Costituzionale.
Massimario giurisprudenziale della Corte di Cassazione.
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[1] Articolo 8 Convenzione (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Contributo pubblicato in “Sociologia Contemporanea” (n. 02A18 del 12/04/2018)
www.sociologiacontemporanea.it
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